CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI IMPERIA – INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLE
IMPOSTE ATTIVATE TRAMITE CARTELLE IMPUGNATE.
Con tale pronuncia, il 22 novembre 2022, un contribuente ha visto dichiarare, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Imperia la prescrizione del credito erariale di Euro 59.050,39 fondato sull’IRPEF a titolo di imposta, sanzione, interessi, addizionale comunale e regionale (oltre ai relativi interessi e sanzioni).
In via principale, il contribuente contestava l’intervenuta prescrizione del credito erariale di Euro 59.050,39 fondato sull’IRPEF a titolo di imposta, sanzione, interessi, addizionale comunale e regionale
(oltre ai relativi interessi e sanzioni) ex art. 2948, n° 4 Codice Civile ovvero ex art. 2946 Codice Civile.
Dalla semplice lettura della cartella esattoriale, infatti, si rilevava che la pretesa erariale ivi contenuta si riferisse all’anno di imposta 2002 contemplata in una cartella notificata al contribuente in data 26
settembre 2006.
Ebbene, poiché a far data dal 26 settembre 2006 alcun atto interrutivo del decorso di tale termine venne stato compiuto dall’Agenzia delle Entrate fino alla notifica dell’intimazione di pagamento impugnata, apparve evidente e incontestabile l’intervenuta prescrizione sia del credito relativo all’imposta (IRPEF, addizionale comunale e addizionale regionale), sia del credito relativo alle sanzioni, sia, infine, al credito relativo agli interessi.
Nel ricorso presentato dal Contribuente assistito dallo Studio GANDOLFO e dall’Avv. Enrico T. PANERO si rilevava l’intervenuta prescrizione alla luce dell’ampio decorso del termine quinquiennale ex art. 2948, n. 4 cod. civ., ai sensi del quale “Si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
E’ noto e ormai consolidato, si ritiene, che in “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” sono ricomprese le imposte periodiche, ossia le imposte che “per ragioni tecniche, sono scomposte in segmenti cronologici e, sulla base di questi, tassate”.
E tale deve considerarsi l’IRPEF, poiché tributo dovuto dal contribuente in ragione del reddito determinato con riferimento al periodo d’imposta, il quale coincide con l’anno solare.
Infatti, in materia di imposte dirette e di I.V.A., il debito di imposta sorge annualmente in seguito alla dichiarazione che ogni soggetto passivo deve effettuare appunto “annualmente”, come disposto dall’art.
1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’art. 7 D.P.R. 1986, n. 917 del 1986, ai sensi del quale ultimo “l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma”.
Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di Imperia, accogliendo le ragioni strutturate a sostegno del ricorso presentato, ha riconosciuto la intervenuta prescrizione quinquennale delle imposte attivate tramite le cartelle impugnate.